mercoledì, Settembre 27, 2023
INPS - AGGIORNAMENTI

Rinnovo delle pensioni, delle prestazioni assistenziali e delle prestazioni di accompagnamento alla pensione per l’anno 2023

Rinnovo delle pensioni, delle prestazioni assistenziali e delle prestazioni di accompagnamento alla pensione per l’anno 2023, questa la circolare INPS n° 135 del 22-12-2022. Buone notizie, quindi? Qualcosa comincia realmente a cambiare per le persone con disabilità nel nuovo anno? Proviamo a fare chiarezza.

L’INPS ha diramato la circolare 135 del 22.12.2022 con cui comunica la conclusione di tutte le attività di rivalutazione delle pensioni e delle prestazioni assistenziali, propedeutiche al pagamento delle prestazioni previdenziali e assistenziali nell’anno 2023. La circolare, dunque, descrive in dettaglio gli indici definitivi dei trattamenti minimi di pensioni per i lavoratori dipendenti e gli assegni vitalizi per il 2022.

La stessa circolare riporta, inoltre, l’indice di rivalutazione provvisorio per l’anno 2023 e la modalità di attribuzione della rivalutazione provvisoria 2023, ricordando che l’importo del trattamento minimo è la base anche per l’individuazione dei limiti di riconoscimento delle prestazioni collegate al reddito.

Rinnovo delle pensioni con la nuova circolare INPS?

Cerchiamo di avere qualche informazione in più. Come già indicato, l’istituto ha concluso le attività di rivalutazione delle pensioni e delle prestazioni assistenziali, propedeutiche al pagamento delle prestazioni previdenziali e assistenziali nel 2023.

Il Disegno di Legge di Bilancio 2023 prevede interventi volti a rimodulare le modalità di attribuzione della rivalutazione automatica per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici superiori a quattro volte il trattamento minimo. Al fine di evitare la corresponsione di somme potenzialmente indebite, pertanto, la rivalutazione è attribuita in misura pari al 100% a tutti i beneficiari il cui importo cumulato di pensione sia compreso nel limite di quattro volte il trattamento minimo in pagamento nell’anno 2022 (pari a € 2.101,52).

Per i pensionati il cui trattamento pensionistico cumulato è superiore al predetto limite, la rivalutazione sarà attribuita sulla prima rata utile dopo l’approvazione della legge di bilancio 2023. Per i trattamenti degli Enti diversi dall’INPS, l’informazione relativa al cumulo della pensione ai fini della perequazione è memorizzata nel Casellario Centrale delle Pensioni, nel campo “GP1AV35N” di ciascuna prestazione e assume valore 2 (SI PEREQUAZIONE) ovvero 1 (NO PEREQUAZIONE).

L’importo di perequazione eventualmente spettante sul trattamento complessivo è ripartito sulle pensioni in misura proporzionale, con le modalità illustrate nella circolare n. 102 del 6 luglio 2004. Per le pensioni in totalizzazione e in cumulo la perequazione è ripartita sulle singole quote nella misura percentuale di apporto di ciascuna quota all’intera pensione.

Prestazioni di accompagnamento a pensione

Le prestazioni di accompagnamento alla pensione, corrisposte ai sensi del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, e dell’articolo 4 della legge 28 giugno 2012, n. 92, di categoria 027-VOCRED, 028-VOCOOP, 029-VOESO, 127–CRED27; 128–COOP28; 129 – VESO29; 143 –APESOCIAL; 198-VESO33, 199-VESO92; 200-ESPA, non avendo natura pensionistica, conservano per tutta la loro durata l’importo stabilito alla decorrenza.

Si rammenta, inoltre, che il pagamento delle suddette prestazioni viene sempre effettuato con separata disposizione anche nei confronti dei titolari di altra prestazione previdenziale o assistenziale, per consentire la quantificazione della provvista a carico delle aziende esodanti.

La tassazione delle prestazioni assoggettate alla tassazione ordinaria viene, invece, effettuato con le generali regole del cumulo fiscale.

Azzeramento delle prestazioni in scadenza nel 2023

Le prestazioni con scadenza nel 2023 sono state azzerate al mese indicato nel campo dedicato (“GP1AF06”). Il pagamento dell’eventuale rateo di tredicesima è stato impostato unitamente all’ultima mensilità.

Calendario di pagamento

Si rammenta che i pagamenti dei trattamenti pensionistici, degli assegni, delle pensioni e delle indennità di accompagnamento erogate agli invalidi civili, nonché delle rendite vitalizie dell’INAIL sono effettuati, ordinariamente, il primo giorno bancabile di ciascun mese, o il giorno successivo se si tratta di giornata festiva o non bancabile, con un unico mandato di pagamento, fatta eccezione per il mese di gennaio nel quale il pagamento viene eseguito il secondo giorno bancabile (art. 1, comma 302, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sostituito, dall’art. 1, comma 184, della legge 27 dicembre 2017, n. 205).

Pagamenti annuali e semestrali

Come stabilito dal D.M. 25 marzo 1998 in materia di periodicità mensile di pagamento delle pensioni, i pagamenti di importo mensile fino al 2% del trattamento minimo sono effettuati in rate annuali anticipate. I pagamenti di importo mensile eccedente il 2% e fino al 15% del trattamento minimo sono effettuati in rate semestrali anticipate.

I limiti sono arrotondati a 5 euro per difetto. Per le prestazioni previdenziali e assistenziali il certificato di pensione per il 2023 sarà
pubblicato tra i servizi on line disponibili sul sito istituzionale dell’INPS.

Per accedere alla circolare completa cliccare qui.