martedì, Ottobre 3, 2023
L'ESPERTO RISPONDE

Pensione ai superstiti: quanto spetta e incomulabilità con redditi del beneficiario

L’importo delle pensione spettante ai superstiti è calcolato sulla base della pensione dovuta al lavoratore deceduto ovvero della pensione in pagamento al pensionato deceduto applicando le percentuali previste dalla legge

100% al coniuge e con due o più figli

L’importo spettante ai superstiti è calcolato sulla base della pensione dovuta al lavoratore deceduto ovvero della pensione in pagamento al pensionato deceduto applicando le percentuali previste dalla Legge 335/95: 60%  solo al coniuge, 70%  se vi è solo un figlio, 80% coniuge e un figlio ovvero due figli senza coniuge, 100% coniuge e due o più figli ovvero tre o più figli e 15% per ogni altro familiare, avente diritto, diverso dal coniuge, figli e nipoti.

A partire dal 1995 la pensione di reversibilità o indiretta deve essere ridotta delle seguenti percentuali, in base al reddito del beneficiario (Art.1 comma 41 Legge 335/95): riduzione del 25% per redditi superiori a 3 volte il trattamento minimo annuo per lavoratori dipendenti; riduzione del 40% per redditi superiori a 4 volte il trattamento minimo annuo per lavoratori dipendenti, riduzione del 50% per redditi superiori a 5 volte il trattamento minimo annuo per lavoratori dipendenti. La circolare INPS n.234 del 25 agosto 1995 stabilisce che la riduzione per cumulo non si applica se sono titolari della pensione di reversibilità i figli (minori, studenti o portatori di disabilità anche se maggiorenni), da soli o in concorso con il coniuge.

Si applica invece nel caso in cui sia titolare della pensione il solo coniuge (oppure il coniuge con figli che non rientrano nell’ipotesi di non applicabilità) eventualmente contitolare con fratelli, sorelle o genitori. 

Pensione: il calcolo del reddito ai fini della riduzione. Cessazione del diritto

Per il calcolo del reddito ai fini della riduzione si considerano tutti i redditi assoggettabili ad IRPEF, al lordo di qualsiasi detrazione comunque specificata (oneri deducibili, detrazioni e deduzioni); redditi da lavoro autonomo da cui devono essere detratti i contributi previdenziali obbligatori; redditi conseguiti all’estero e le pensioni estere dirette.

Per il calcolo del reddito non si considerano invece: la casa di abitazione e le relative pertinenze; i trattamenti di fine rapporto e le anticipazioni sugli stessi, le competenze arretrate soggette a tassazione separata, le indennità di accompagnamento di ogni tipo, le pensioni e gli assegni  per gli invalidi civili, ciechi civili e sordi, la pensione sociale e l’assegno sociale, le pensioni  di guerra ed indennità accessorie, le pensioni privilegiate ordinarie tabellari per infermità contratte in servizio di leva, le rendite vitalizie INAIL, gli interessi dei BOT,CCT e di ogni altro titolo di Stato.

Il diritto alla pensione ai superstiti cessa nei seguenti casi: quando il coniuge contragga nuovo matrimonio (in questo caso al coniuge spetta solo l’una tantum pari a due annualità della sua quota di pensione, compresa la tredicesima mensilità, nella misura spettante alla data del nuovo matrimonio.

Nel caso in cui la pensione risulti erogata, oltre al coniuge anche ai figli, la pensione deve essere riliquidata in favore di questi ultimi applicando le aliquote di reversibilità previste in relazione alla mutata composizione del nucleo familiare); per i figli minori, al compimento del 18° anno di età; per i figli studenti di scuola media o professionale che terminano o interrompono gli studi e comunque al compimento del 21° anno di età (la prestazione di un’attività lavorativa da parte dei figli studenti, il superamento del 21° anno di età e l’interruzione degli studi non comportano l’estinzione, ma soltanto la sospensione del diritto alla pensione); per i figli studenti universitari che terminano o interrompono gli anni del corso legale di laurea e comunque al compimento del 26° anno di età (la prestazione di un’attività lavorativa da parte dei figli universitari e l’interruzione degli studi non comportano l’estinzione, ma soltanto la sospensione del diritto alla pensione); per i figli inabili qualora venga meno lo stato di  inabilità; per i genitori qualora conseguano altra pensione; per i fratelli e le sorelle qualora conseguano altra pensione, o contraggano matrimonio, ovvero venga meno lo stato di inabilità; per i nipoti minori, equiparati ai figli legittimi, valgono le medesime cause di cessazione e/o sospensione dal diritto alla pensione ai superstiti previste per i figli.

L’ESPERTO RISPONDE – AVV. MARIA ANTONIETTA TULL

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