mercoledì, Novembre 29, 2023
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IL NUOVO SISTEMA DI TUTELA GIUDIZIARIA

Ridisciplinati i procedimenti in materia di invalidità

Nuova tutela giudiziaria invalidi. Il contenzioso assistenziale in materia di invalidità civile ha subito  una radicale trasformazione per effetto dell’art. 38 del decreto-legge 6 luglio 2011 n. 98, convertito  con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 171 del 25 luglio 2011.

Tale norma, con l’introduzione dell’art. 445-bis del codice di procedura civile, ha ridisciplinato i procedimenti di tutela giudiziaria in materia di invalidità civile, cecità, sordità, nonché di assegni e pensioni di invalidità contributiva di cui alla legge n. 222/84.

Nuova tutela giudiziaria invalidi

Le nuove disposizioni riguardano tutti i procedimenti giudiziari avviati a partire dal 1° gennaio 2012. Mentre per quelli in corso continuano ad applicarsi le vecchie norme, compresa la possibilità di proporre appello.

L’INPS ha dettato disposizioni interpretative con la circolare n. 168 del 30 dicembre 2011.

Accertamento tecnico preventivo obbligatorio

L’articolo 445-bis  del codice di procedura civile dispone che il soggetto interessato, per poter tutelare in via giudiziaria i propri diritti in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità di cui alla legge n. 222/84, deve depositare nella Cancelleria del Tribunale Civile – sez. lavoro, esistente nel Circondario in cui risiede una richiesta di accertamento tecnico preventivo per la verifica delle condizioni sanitarie presupposte alla pretesa che intende far valere innanzi al Giudice. Per il deposito deve essere rispettato il termine di decadenza di sei mesi dalla notifica del verbale di accertamento dell’invalidità civile.

La presentazione del ricorso interrompe sia i termini prescrizionali che quelli decadenziali previsti dalle norme vigenti.

Il ricorso ordinario

Senza il preventivo accertamento tecnico preventivo o senza che questo sia concluso, la proposizione del ricorso ordinario, può essere rilevata dal Giudice d’ufficio. La conseguenza è l’assegnazione del termine di 15 giorni per la presentazione dell’istanza di accertamento tecnico preventivo o per il suo completamento.

A seguito della presentazione della richiesta, il Giudice, ai sensi dell’art. 696 bis delcodice di procedura civile, fissa l’udienza di comparizione disponendone la notifica all’INPS.

All’udienza il Giudice nomina il Consulente tecnico d’ufficio, conferendogli l’incarico di espletare la visita medica. Il consulente deve inviare, almeno 15 giorni prima dell’inizio delle operazioni peritali, anche in via telematica, opportuna comunicazione al Direttore della sede provinciale INPS competente o ad un suo delegato. Il CTU deve fornire la prova dell’invio della comunicazione a pena di nullità.

L’INPS partecipa con un proprio medico legale alla visita. Parimenti il ricorrente, che deve ricevere la comunicazione dell’accertamento nel domicilio eletto presso il suo difensore, può farsi assistere da un medico di fiducia.

Il CTU, dopo l’espletamento della visita e l’eventuale acquisizione di documentazione medica, ai sensi dell’articolo 195, terzo comma, delcodice di procedura civile, trasmette la relazione alle parti nel termine indicato dal Giudice. Con la stessa ordinanza il Giudice  fissa il termine entro il quale le parti devono trasmettere al Consulente le proprie osservazioni e il termine entro il quale il Consulente d’ufficio deve depositare  in Cancelleria la relazione unitamente alle osservazioni delle parti e alla valutazione delle stesse.

Terminate le operazioni peritali, il Giudice, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine non superiore a 30 giorni  entro il quale le stesse devono dichiarare, con atto scritto depositato in Cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del Consulente tecnico d’ufficio.

In caso di contestazione

In caso di contestazione, la parte che l’ha effettuato deve depositare nella Cancelleria del Tribunale in cui è stata presentata la richiesta di accertamento tecnico preventivo, entro trenta giorni dal deposito della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo di merito, specificando i motivi della contestazione a pena di inammissibilità.

Nel caso in cui nessuna delle parti presenti contestazioni, il Giudice con decreto pronunciato fuori udienza, entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine per il deposito della dichiarazione di dissenso, omologa l’accertamento tecnico secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del CTU e provvede sulla spese.

Nulla esclude che il Giudice possa disporre il rinnovo della perizia ai sensi dell’articolo 196 delcodice di procedura civile.

Il decreto, che non è impugnabile né modificabile, è notificato agli enti competenti che, in caso di esito favorevole e sulla base della verifica della sussistenza degli altri presupposti di legge, provvedono al pagamento delle spettanze economiche entro 120 giorni dalla notifica.

Nel caso di ritenuta insussistenza dei presupposti diversi da quello sanitario, l’INPS è tenuto a comunicare all’interessato i motivi del rigetto.

Avverso il relativo provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale secondo le regole ordinarie del processo in materia di assistenza e previdenza.

Nel caso di impugnativa dell’accertamento tecnico preventivo il relativo procedimento seguirà il rito del lavoro: il Giudice potrà disporre o negare una nuova perizia.

A conclusione del giudizio il Giudice pronuncia sentenza che, ai sensi dell’art. 27, comma 1, lettera f, della legge n. 183 del 12 novembre 2011, non è appellabile.

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 6085/2014, ha deciso che contro il decreto di omologazione dell’accertamento del requisito sanitario è ammesso ricorso per Cassazione, ai sensi dell’articolo 111 della Costituzione, limitatamente alla statuizione sulle spese legali e di C.T.U..

Contestazione di requisiti diversi da quello sanitario

Laddove si versi nell’ipotesi di contestazione di requisiti diversi da quello sanitario avverso la decisione di primo grado è ammissibile l’appello e il ricorso per Cassazione, secondo i principi generali sul processo del lavoro.

Lo stesso Giudice di legittimità ha ritenuto che: “il Giudice adito con l’istanza per ATP null’altro è legittimato a fare se non a procedere alla consulenza e gli è inibito operare preliminarmente verifiche di sorta sugli altri requisiti, giacché il legislatore pone l’ATP come fase preliminare in cui passare necessariamente, quali che siano gli ostacoli che, nella singola fattispecie, precluderebbero comunque il diritto alla prestazione richiesta.

Le disposizioni di cui all’articolo 445-bis delcodice di procedura civile vanno integrate con le norme introdotte dall’articolo 10 della legge n. 248/2005, come modificata dall’articolo 20 della legge n. 102/2009, in materia di legittimazione passiva dell’INPS nei giudizi di invalidità civile, di notifica degli atti processuali e di rappresentanza dell’Istituto in giudizio.

L’articolo 37 della legge n. 111/2011 ha riordinato il regime delle spese processuali anche in materia di cause previdenziali e assistenziali, prevedendo un contributo di 37 euro per i ricorrenti il cui nucleo familiare possiede un reddito imponibile ai fini IRPEF superiore a tre volte l’ammontare di quello fissato per l’ammissione al gratuito patrocinio.

Per i ricorsi per Cassazione la norma fa rinvio alle disposizioni che fissano l’ammontare del contributo sulla base del valore della causa.

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 243 del 28 ottobre 2014, ha dichiarato la legittimità dell’articolo 445 bis c.p.c. .

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