NORME DI CAREGIVER FAMILIARE IN MATERIA
Il caregiver è la persona che si occupa di assistere e prendersi cura del familiare non autosufficiente
Norme su caregiver familiare. Con la legge 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1, commi 254 e 255, il Parlamento italiano ha introdotto nel nostro Ordinamento la figura del “caregiver familiare”.
Con tale figura si è fatto riferimento al soggetto che assiste e si prende cura del coniuge, dell’altra parte dell’unione civile tra persone dello stesso sesso, del convivente di fatto, di un familiare o di un affine entro il secondo grado, ovvero di un familiare entro il terzo grado nei casi previsti dall’articolo 33, comma 3, della legge n. 104/92 che, a causa di malattia, infermità o disabilità, anche croniche o degenerative, non è autosufficiente ed in grado di prendersi cura di sè, ed è stato riconosciuto invalido in quanto bisognoso di assistenza ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge n. 104/92 o è titolare di indennità di accompagnamento.
In Parlamento è in discussione un disegno di legge che mira a completare la disciplina normativa e che prevede, per la nomina, il consenso dell’interessato.
Caregiver: i riconoscimenti
Ai caregiver sono riconosciute una serie di prestazioni assistenziali e di servizio per supportare la loro attività; l’attività prestata è certificabile ai fini della valorizzazione professionale, dell’accesso e del reinserimento lavorativo; agli stessi è riconosciuta la possibilità di espletare l’attività lavorativa in modalità di lavoro agile; a quelli impegnati in percorsi scolastici sono riconosciuti crediti formativi per attività extra scolastiche; sono destinatari di programmi di ricollocazione lavorativa.
Sotto il profilo previdenziale, per i caregiver familiari è previsto che il periodo prestato per lo svolgimento dell’attività di assistenza, nei limiti di un quinto e in quello complessivo di cinque anni, sia utile ai fini del riconoscimento dell’assegno sociale e della pensione di vecchiaia.
Allo stesso modo, ai fini dell’anzianità contributiva, è riconosciuta la contribuzione figurativa equiparata a quella del lavoro domestico, per un periodo non eccedente un terzo di quello complessivo necessario per l’accesso alla pensione di vecchiaia. Manca invece un coordinamento tra le figure del caregiver familiare e quelle di amministratore di sostegno, di tutore, curatore.