La normativa relativa alla sicurezza sul lavoro delle persone con disabilità
Solo all’art. 41 si stabilisce che sia effettuata regolarmente a tutti i lavoratori, la sorveglianza sanitaria e che il medico competente esprima un giudizio alla mansione specifica anche per i soggetti con disabilità. Ecco spiegata la normativa sulla sicurezza sul lavoro.
Il lavoratore può richiedere di essere adibito a delle mansioni che siano compatibili con le sue patologie
Il Dlgs. N.81/2008 potremmo definirlo il compendio delle varie leggi sull’igiene e sicurezza sul lavoro. Diciamo subito che non tratta in maniera specifica di disabilità e lavoro. L’art.1 recita “si garantisce l’uniformità della tutela delle lavoratrici e dei lavoratori sul territorio nazionale, attraverso il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali anche con riguardo alle differenze di genere”. Come si evince, non si prendono in considerazione le persone con disabilità. Solo all’art. 41 si stabilisce che sia effettuata regolarmente a tutti i lavoratori, la sorveglianza sanitaria e che il medico competente esprima un giudizio alla mansione specifica anche per i soggetti con disabilità. L’art. 42 prevede in caso di inidoneità alla mansione specifica che il datore di lavoro adibisca il lavoratore, ove possibile, e soprattutto i lavoratori con disabilità, ad altre mansioni compatibili con il loro stato di salute ed il datore di lavoro non può richiedere prestazioni non compatibili con le sue minorazioni. Il lavoratore, può richiedere di essere adibito a delle mansioni che siano compatibili con le sue patologie ricorrendo anche in deroga all’art. 2103 del c.c. al demansionamento.
I luoghi di lavoro devono essere strutturati tenendo conto dei lavoratori con disabilità
In merito ai luoghi di lavoro, l’art.63 del suddetto Dlgs. Stabilisce che i luoghi di lavoro devono essere strutturati tenendo conto dei lavoratori con disabilità e in particolar modo per quanto riguarda porte, via di circolazione, scale, docce, gabinetti e posti di lavoro, utilizzati direttamente da lavoratori con disabilità. Come si evince il decreto non affronta in modo specifico le criticità che si possono riscontrare sui luoghi di lavoro ma le stesse andranno affrontate man mano che si presentano. Il termine accessibilità indica la possibilità anche per persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale di raggiungere l’edificio e le sue singole unità immobiliari a ambientali, di entrarvi agevolmente e di fruirne spazi e attrezzature in condizioni di adeguata sicurezza ed autonomia. La persona con disabilità deve avere un luogo che garantisca la sua sicurezza, che gli dia la possibilità di accedere ai locali dove lavora, gli ambienti ausiliari e che gli dia l’occasione di interagire con gli altri colleghi.
Sicurezza: gestione dei lavoratori fragili, bisogna precisare che l’art.3 comma 1 lett.b del DPCM dell’8 marzo 2020
Per quanto concerne il punto relativo alla tutela – gestione dei lavoratori fragili, bisogna precisare che l’art.3 comma 1 lett.b del DPCM dell’8 marzo 2020 recita espressamente “ è fatta espressa raccomandazione a tutte le persone anziane o affette da patologie croniche o con multimorbilità ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita, di evitare di uscire dalla propria abitazione…di evitare luoghi affollati nei quali non sia possibile mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro”. È compito del medico competente informare per iscritto il datore di lavoro riguardo i lavoratori “fragili” e laddove non sia stato comunicato da parte del lavoratore al medico competente il proprio stato di salute, lo stesso potrà farlo esibendo documentazione sanitaria idonea. Potrà inoltre chiedere che gli venga prescritto un periodo di malattia da parte del medico di medicina generale che potrà giustificare per il periodo di “isolamento” .
Se il medico di medicina generale non vuole prescrivere il periodo di isolamento.
Nel caso in cui il medico di medicina generale non voglia prescrivere il periodo di isolamento, il lavoratore può contattare il medico competente perché vengano adottate delle azioni successive di salvaguardia dello stato di salute. A titolo puramente indicativo, si riportano le principali patologie croniche che possono configurare una condizione di maggiore sensibilità al contagio: malattie croniche dell’apparato respiratorio (BPCO, Asma, Fibrosi, ecc.). Da non dimenticare le malattie dell’apparato cardio-vascolare (cardiopatia ipertensiva, valvulopatie, IMA), diabete mellito ed altre malattie metaboliche (obesità). Altre patologie: insufficienza renale cronica, patologie oncologiche, malattie congenite o acquisite con immunosoppressione (HIV), epatopatie croniche, malattie neuro-muscolari.
Avv. Maria Antonietta Tull – L’Esperto Risponde