Inps, nuova circolare su permessi ex legge 104 in caso di lavoro part-time o misto
La circolare INPS numero 45 del 19 marzo 2021 ha fornito alcune istruzioni sul calcolo dei permessi lavorativi ex legge 104 in caso di lavoro part-time o misto. Riguarda le ipotesi di lavoro part time di tipo verticale o misto con attività lavorativa superiore al 50% dell’orario a tempo pieno.
La legge 104 dà diritto a tre giorni di permesso mensile; il cui calcolo era stato indicato nel messaggio INPS numero 3114 del 7 agosto 2018.
Le istruzioni sulla nuova circolare su permessi ex legge 104 in caso di lavoro part-time o misto sono state fornite alla luce degli orientamenti di alcune sentenze della sezione Lavoro della Corte di Cassazione.
Due le decisioni: sentenze 29 settembre 2017, n. 22925 e 20 febbraio 2018, n. 4069.
La Corte ha statuito che la durata dei permessi: se la percentuale del tempo parziale di tipo verticale supera il 50% del tempo pieno previsto dal contratto collettivo, non deve subire decurtazioni in ragione del ridotto orario di lavoro.
La Cassazione sottolinea la necessità, comunque, di una valutazione comparativa delle esigenze dei datori di lavoro e dei lavoratori. In particolare di una distribuzione in misura paritaria degli oneri e dei sacrifici connessi all’adozione del rapporto di lavoro part-time e, nello specifico, del rapporto di lavoro parziale di tipo verticale.
Lavoratori dipendenti del settore privato
Per i lavoratori dipendenti del settore privato con queste caratteristiche:
- assunti a tempo parziale di tipo verticale o misto: riproporzionamento dei giorni di permesso con applicazione della formula di calcolo di cui al par. 2 Messaggio INPS n. 3114/2018
- assunti con tempo parziale di tipo orizzontale: i giorni di permesso non andranno riproporzionati, proprio per la tipologia del contratto
- con attività lavorativa part-time superiore al 50 per cento: i tre giorni di permesso mensile non andranno riproporzionati e saranno quindi riconosciuti interamente
In coerenza con tale criterio, valutate le opposte esigenze, appare ragionevole – specifica la Suprema Corte – distinguere l’ipotesi in cui la prestazione di lavoro part-time sia articolata con un numero di giornate superiore al 50% di quello ordinario, da quello in cui comporti una prestazione per un numero di giornate di lavoro inferiori.
Solo nel primo caso, a causa dell’importanza degli interessi coinvolti e dell’esigenza di effettività di tutela del disabile, occorre riconoscere il diritto alla integrale fruizione dei permessi.
Permessi legge 104, istruzioni per il calcolo
Part time di tipo orizzontale
In questo caso i tre giorni di permesso non andranno riproporzionati. Relativamente a tali fattispecie, infatti, la commisurazione dei giorni di permesso alla ridotta durata dell’attività lavorativa è insita nella dinamica del rapporto medesimo.
Part time di tipo verticale e di tipo misto fino al 50%
Orario medio settimanale teoricamente eseguibile dal lavoratore part-time / orario medio settimanale teoricamente eseguibile a tempo pieno x 3 giorni di permesso teorici. Il risultato numerico si arrotonda all’unità inferiore o a quella superiore a seconda che la frazione sia fino allo 0,50 o superiore. Il riproporzionamento si effettua solo in caso di part-time di tipo verticale e di tipo misto con attività lavorativa limitata ad alcuni giorni del mese.
Il riproporzionamento dei tre giorni, infatti, non andrà effettuato per i mesi in cui, nell’ambito del rapporto di lavoro part time, sia previsto lo svolgimento di attività lavorativa a tempo pieno.
Permessi ex legge 104: part time con percentuale a partire dal 51%
I tre giorni di permesso mensile sono riconosciuti interamente.
Il testo completo della circolare è visibile qui. Ulteriori informazioni sui permessi legge 104 sono visibili a questo link.