mercoledì, Ottobre 14, 2026
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Congedo straordinario, permessi e assistenza per i figli minorenni

Dal 1° gennaio 2026 è entrata in vigore la legge n. 106 del 2025, che introduce nuove e significative tutele a favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, malattie invalidanti o croniche, anche rare, con grado di invalidità pari o superiore al 74%, estendendo alcune misure anche ai figli minorenni. La normativa rafforza il sistema di protezione già previsto dalla legislazione vigente e dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro, intervenendo sia sul congedo straordinario, sia sui permessi retribuiti per cure e accertamenti sanitari.

Congedo straordinario fino a 24 mesi

I lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso dei requisiti previsti dalla legge possono richiedere un congedo straordinario, continuativo o frazionato, fino a un massimo di 24 mesi, da fruire esclusivamente dopo aver esaurito tutti i periodi di assenza giustificata previsti dal CCNL di riferimento.

Durante il periodo di congedo:

  • non spetta alcuna retribuzione;
  • è garantita la conservazione del posto di lavoro;
  • non è consentito svolgere alcuna attività lavorativa;
  • il congedo è compatibile con il godimento di altri benefici economici o giuridici;
  • il periodo non è utile ai fini dell’anzianità di servizio né previdenziali, fatta salva la possibilità di versare contributi volontari.

La certificazione della patologia deve essere rilasciata dal medico di medicina generale o da un medico specialista operante presso una struttura sanitaria pubblica o privata accreditata. Per i lavoratori autonomi che svolgono attività continuativa per un committente, il periodo massimo di congedo è fissato in 300 giorni per anno solare. Al termine del congedo, la legge riconosce il diritto di accesso prioritario al lavoro agile, laddove compatibile con l’organizzazione del lavoro.

Permessi retribuiti aggiuntivi per cure e assistenza

Accanto al congedo straordinario, la legge introduce 10 ore annue aggiuntive di permesso retribuito, indennizzate secondo le regole dell’indennità di malattia, da utilizzare per:

  • visite mediche;
  • esami diagnostici;
  • analisi cliniche e microbiologiche;
  • cure frequenti.

Tali permessi sono riconosciuti previa prescrizione del medico di medicina generale o di un medico specialista. La tutela è estesa anche ai lavoratori dipendenti con figli minorenni affetti dalle stesse patologie. In questo caso è sufficiente essere in possesso del verbale di invalidità che riconosca almeno l’indennità di frequenza. Il lavoratore deve presentare la richiesta direttamente al datore di lavoro, dichiarando il possesso dei requisiti, e successivamente produrre l’attestazione della struttura sanitaria presso la quale sono state effettuate le prestazioni, sia per sé sia per il figlio minore.

Chiarimenti INPS

Con la circolare n. 152/2025, l’INPS ha precisato che il diritto alle 10 ore di permesso per ciascun figlio non è pregiudicato dall’eventuale fruizione del beneficio da parte dell’altro genitore lavoratore. In presenza di più figli, le 10 ore annue sono riconosciute a ciascun genitore per ogni figlio, rafforzando ulteriormente la tutela delle famiglie.

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