giovedì, Settembre 21, 2023
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Barriere architettoniche, Crema si dota del Peba

Una buona notizia in tema di barriere architettoniche. La Giunta Comunale di Crema ha approvato il PEBA, Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche. L’approvazione arriva a seguito dell’impegno dell’Osservatorio Barriere Architettoniche “Crema città che include” di cui fa parte anche ANMIC . Il Comitato è nato nel 2017 con l’obiettivo principale di sollecitare l’Amministrazione Comunale ad adottare il Piano per l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici pubblici e nell’ambiente cittadino. Un passo molto importante finalmente compiuto dall’Amministrazione comunale affinché Crema sia una città sempre più inclusiva e a misura di tutti

La storia del Peba

Il Peba fu introdotto in Italia nel lontano 1986 grazie alla Legge 41/86. Da allora ogni Comune avrebbe già dovuto dotarsene, ma solo pochissime realtà in Italia lo hanno fatto. Da un’indagine ANCI, l’associazione nazionale dei Comuni italiani, risulta che nel 2018 solo il 5,8% dei Comuni lombardi lo aveva già realizzato.

Il Piano non costituisce solo un mero strumento di monitoraggio, ma anche di pianificazione e coordinamento sugli interventi per l’accessibilità. Questo perchè omporta proposte progettuali di massima per ciascuna barriera rilevata, la stima dei relativi costi e la priorità di intervento.

Di fatto è una guida molto importante per chi amministra la città. E’ stato frutto di un processo di partecipazione dei tecnici preposti e dei portatori di interesse in sinergia con l’Osservatorio Barriere Architettoniche.

Il regolamento edilizio di Crema, città che ha approvato il Peba

Ma la città di Crema non ha solo approvato il Peba. Accanto a questo traguardo raggiunto se ne affianca un altro pure molto rilevante: la delibera delle modifiche e integrazioni all’art. 72 del Regolamento Edilizio Comunale relativo all’abbattimento delle barriere architettoniche che tiene conto dei principi della Progettazione Universale: accessibilità, visitabilità e adattabilità degli edifici.

Dal documento si evince che tutti gli interventi edilizi devono essere progettati e realizzati per migliorare il grado di fruibilità degli edifici esistenti, secondo i criteri di accessibilità, visitabilità e adattabilità. Devono utilizzare soluzioni conformi alla normativa in materia di superamento ed eliminazione delle Barriere Architettoniche e secondo le indicazioni di buone prassi. Gli edifici di nuova costruzione (o completamente ristrutturati) devono rispettare pienamente la normativa e garantire l’accessibilità. In generale, negli organismi edilizi, nelle loro parti, componenti e pertinenze la progettazione dovrà privilegiare:

  • L’assenza di ostacoli fisici fonte di disagio per la mobilità di chiunque e in particolare di coloro che abbiano una capacità motoria ridotta o impedita
  • L’assenza di ostacoli all’orientamento e alla riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo per chiunque e in particolare per le persone non vedenti, ipovedenti o con disabilità uditiva.
  • Inoltre per garantire una migliore qualità della vita e la piena fruibilità dell’ambiente, per tutti e in particolare per le persone con disabilità, la progettazione sarà orientata non solo all’applicazione della norma, ma anche ai criteri di Progettazione Universale di cui alla Convenzione ONU sui diritti per le persone con disabilità.

Crema ha approvato il Peba: Le novità per gli edifici pubblici

In tutti gli interventi edilizi sulle unità immobiliari aperte al pubblico, oltre agli edifici pubblici, anche quelli privati aperti al pubblico con la caratteristica dell’accesso generalizzato alle persone come esercizi di vicinato e attività commerciali, pubblici esercizi, strutture ricettive alberghiere, a partire dagli interventi qualificabili di manutenzione straordinaria, deve essere garantito il requisito di visitabilità per gli spazi utilizzati dal pubblico.

Le caratteristiche

Gli accessi devono essere garantiti dal piano strada. Serve arretramento della porta di ingresso rispetto al filo della vetrina e la formazione di un piano inclinato trattato con materiale antisdrucciolo. Nei casi d’impossibilità tecnica di rispettare tali limiti, è ammessa deroga alle pendenze massime di legge (con al massimo una pendenza del 15% per uno sviluppo massimo di 2 metri), secondo il principio di ’”Accomodamento ragionevole”. Dove per “Accomodamento ragionevole” si intendono le modifiche e gli adattamenti necessari ed appropriati che non impongano un onere sproporzionato o eccessivo adottati per garantire alle persone con disabilità il godimento e l’esercizio, su base di uguaglianza con gli altri, di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali.

Qualora non sia possibile realizzare una soluzione per l’ingresso accessibile all’interno della proprietà per l’eccessivo dislivello esistente o per altre  comprovate impossibilità  strutturali, è possibile intervenire con una soluzione che insista sullo spazio antistante all’ingresso. Sia su suolo pubblico o su suolo privato ad uso pubblico, con soluzioni di adeguata efficacia. In particolare: rampe removibili esterne da posizionarsi all’occorrenza dal personale dell’esercizio commerciale e installazione di un campanello di chiamata. In questo caso per l’occupazione di suolo pubblico non sarà previsto alcun onere.