mercoledì, Ottobre 4, 2023
ANMIC - INFORMA

AUMENTO PENSIONI DI INVALIDITÀ: ARRIVA LA SENTENZA. ALLERTATE TUTTE LE SEDI ANMIC PER I CHIARIMENTI. PRESI I PRIMI CONTATTI CON INPS

Il presidente nazionale Nazaro Pagano: “Siamo già in contatto con l’Inps per comprendere se, una volta ottenuto il via libera, sarà necessario presentare una domanda oppure se l’adeguamento, secondo i nuovi criteri stabiliti dalla Consulta, avverrà automaticamente. Consiglio a tutte le persone interessate di rimanere in contatto con Radio ANMIC 24”

ALLERTATE TUTTE LE SEDI PROVINCIALI DELL’ASSOCIAZIONE E PRESI I PRIMI CONTATTI CON INPS

L’ANMIC è pronta ad assistere le persone con disabilità nell’iter che porterà all’erogazione delle pensioni di invalidità secondo quanto stabilito dalla Corte Costituzionale ha tracciato la strada nella recente sentenza . “Nelle ultime ore è giunto il dispositivo completo della Corte Costituzionale – afferma il professor Nazaro Pagano, presidente nazionale dell’associazione – e sono state tante le telefonate ai nostri centralini per saperne di più.

Tenuto conto del ruolo dell’ANMIC, abbiamo allertato tutte le 104 sedi provinciali (sul portale anmic24.com c’è l’elenco di tutti i recapiti – n.d.r.), cui poter far riferimento per informazioni e supporto.

Siamo intanto già in contatto con l’INPS per comprendere se, una volta ottenuto il via libera, sarà necessario presentare una domanda oppure se l’adeguamento, secondo i nuovi criteri stabiliti dalla Consulta, avverrà automaticamente. Consiglio a tutte le persone interessate di rimanere in contatto con Radio ANMIC 24”.

L’AUMENTO DELLE PENSIONI CASO PER CASO. I LIMITI REDDITUALI IN CASO DI SINGLE E CONIUGATI

Intanto, si può già affermare che i limiti reddituali per poter ottenere l’adeguamento della pensione di invalidità differiscono a seconda che il pensionato sia singolo o coniugato. Nel caso di pensionato invalido civile totale non coniugato – spiega Pagano – per ottenere l’adeguamento non dovrà superare, compresa la stessa pensione, gli € 8.442,85 per l’anno 2019 ed € 8.469,63 per l’anno 2020. Se coniugato il limite si espande rispettivamente ad € 14.396,72 ed € 14.447,42

“L’adeguamento verrà corrisposto fino a concorrenza, nel senso che verrà erogato per intero e fino al raggiungimento delle soglie di reddito previste. Per esempio, se l’invalido totale ha una pensione di invalidità che concorre con altri redditi ma che totalizzati non superano gli € 8.442,85 o gli € 14.396,72, verrà corrisposta quale adeguamento la differenza tra i limiti massimi ed il reddito effettivo. Esempio più dettagliato: se la pensione di un single annualmente corrisponde a 3.728,53 euro e gli altri redditi corrispondono ad 3.000 euro verrà erogata quale adeguamento la differenza tra  8442,85 e 6.728,53 (3.728,53 + 3.000), quindi € 1.714,32 diviso per tredici mensilità, ovvero 131,87 euro mensili che si aggiungeranno ai 286,81, per complessivi € 418,68 mensili. In definitiva, l’aumento non è secco, ma la consistenza dipende da eventuali altre entrate, sempre dentro i tetti reddituali stabiliti”.

BENE LA CORTE COSTITUZIONALE, MA SONO TANTI I DISABILI CHE INCASSANO TROPPO POCO

L’ANMIC, però non si ferma qui. “A parte il supporto agli iscritti in base alla loro condizione – continua Pagano – è evidente che il nostro lavoro prosegue ed è diretto a sollecitare sollecitiamo una riforma di tutto il sistema pensionistico degli invalidi civili, sia totali sia parziali, C’è tanta gente che continua a prendere troppo poco. Va però sottolineato quanto la Corte ha stabilito, ad esempio stabilendo che l’adeguamento delle pensioni di invalidità per gli invalidi totali riguarda tutte le persone che abbiano compiuto la maggiore età. Ma da evidenziare è anche la considerazione secondo cui i vincoli di bilancio di uno Stato non possono prevalere rispetto alla necessità di garantire il minimo per poter vivere”.

IL DISPOSITIVO DELLA SENTENZA: COSA HA DICHIARATO LA CONSULTA

Nella sentenza n. 152 la Corte costituzionale ha dichiarato infatti l’illegittimità  dell’articolo 38, comma 4, della legge n. 448 del 2001, dove si stabilisce che i benefici incrementativi spettanti agli invalidi civili totali sono concessi ai soggetti di età  pari o superiore a 60 anni, anziché ai soggetti di età  superiore a 18.

Ma la Consulta ha fatto di più sostenendo che l’importo mensile della pensione di inabilità  spettante agli invalidi civili totali, stabilito dall’articolo 12, primo comma, della legge n. 118 del 1971, oggi pari a 286,81 euro, “è  innegabilmente, e manifestamente, insufficiente”.

Il suo adeguamento rientra nella discrezionalità  del legislatore, ma gli invalidi civili totalmente inabili al lavoro hanno diritto al cosiddetto “incremento al milione” della pensione di inabilità  (oggi pari a 651,51 euro) e appunto fin dal compimento dei 18 anni, senza aspettare i 60.

Il requisito anagrafico finora previsto dalla legge è  irragionevole in quanto “le minorazioni fisio-psichiche, tali da importare un’invalidità totale, non sono diverse nella fase anagrafica compresa tra i diciotto anni (ovvero quando sorge il diritto alla pensione di invalidità) e i cinquantanove, rispetto alla fase che consegue al raggiungimento del sessantesimo anno di età, poiché  la limitazione discende, a monte, da una condizione patologica intrinseca e non dal fisiologico e sopravvenuto invecchiamento”.

La sentenza rileva che la maggiore spesa a carico dello Stato, derivante dall’estensione della maggiorazione agli invalidi civili – nel rispetto delle soglie di reddito stabilite dalla legge 448 del 2001 – non viola l’articolo 81 Cost. poiché  sono in gioco diritti incomprimibili della persona. I vincoli di bilancio, dunque, non possono prevalere. “Ciò  comporta – ha affermato la Corte – che il legislatore deve provvedere tempestivamente alla copertura degli oneri derivanti dalla pronuncia, nel rispetto del vincolo costituzionale dell’equilibrio di bilancio”.  

Nella prospettiva del “contemperamento dei valori costituzionali”, la Corte ha peraltro ritenuto di graduare gli effetti temporali della sua sentenza, facendoli decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.   La Corte ha concluso che resta, comunque, ferma la possibilità per il legislatore di rimodulare la disciplina delle misure assistenziali vigenti, purché  sia garantita agli invalidi civili totali l’effettività  dei diritti loro riconosciuti dalla Costituzione.

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