Agevolazioni fiscali per le persone con disabilità, alcune novità

Ci sono alcune novità per quanto riguarda le agevolazioni fiscali per le persone con disabilità.

“Di recente – spiega il professor Nazaro Pagano presidente nazionale ANMIC – l’Agenzia delle Entrate ha emesso un parere per fare chiarezza circa i certificati che vanno prodotti per accedere alle agevolazioni fiscali per le persone con disabilità. La più utilizzata è quella dell’iva al 4% anziché al 22% su tutta una serie di ausili e prodotti.
Circa i certificati per poter accedere alle agevolazioni fiscali l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che è necessario essere in possesso delle certificazioni che attestino di averne diritto. Si parla in particolare dello stato di handicap grave e del collegamento funzionale tra il sussidio e la menomazione. E’ importante che tutti i beneficiari ne siano a conoscenza in modo da produrre la certificazione corretta. Per questo vi invitiamo a leggere l’articolo e a non esistare a contattare l’associazione per ogni ulteriore chiarimento”.

Quali sono gli ausili presi in considerazione dalla normativa vigente?

Il decreto legge n.202 del 29 maggio 1989, (articolo 1, comma 3-bis) prevede che tutti gli ausili e le protesi relativi a menomazioni funzionali permanenti siano assoggettati all’aliquota dell’imposta sul valore aggiunto del 4 per cento. Questa agevolazione è stata estesa anche ai sussidi tecnici ed informatici.

Gli ausili tecnici informatici e l’agevolazione fiscale per le persone con disabilità

Sono apparecchiature e dispositivi basati su tecnologie meccaniche, elettroniche o informatiche, appositamente fabbricati o di comune reperibilità, preposti ad assistere la riabilitazione, o a facilitare la comunicazione interpersonale, l’elaborazione scritta o grafica, il controllo dell’ambiente e l’accesso alla informazione e alla cultura. Si rivolgono a quei soggetti per i quali tali funzioni sono impedite o limitate da menomazioni di natura motoria, visiva, uditiva o del linguaggio. Si tratta insomma di strumenti rivolti a facilitare l’autosufficienza e l’integrazione dei soggetti con disabilità di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Le leggi di riferimento per i criteri dell’agevolazione fiscale per ausilii

La norma di riferimento è la numero 202 del Ministro delle finanze del 14 marzo 1998 (modificata dall’art. 29-bis del decreto legge 16 luglio 2000, n. 76 e dall’articolo 1 del decreto ministeriale 7 aprile 2021 (in vigore dal 4 maggio 2021). Questa ha dettato le condizioni e le modalità per l’applicazione dell’iva agevolata al 4% da ultimo modificato dall’art. 29-bis del decreto legge 16 luglio 2000, n. 76 e dall’articolo 1 del decreto ministeriale 7 aprile 2021 (in vigore dal 4 maggio 2021).

Le novità introdotte dall’articolo 1 del dm 7 aprile 2021 in vigore dal 4 maggio 2021

A seguito dell’entrata in vigore del dm 7 aprile 2021, si specifica che le le persone con disabilità, al momento dell’acquisto degli ausili tecnici devono produrre:

  • certificato della commissione medica integrata che già riporta o meno l’esistenza dei requisiti per l’accesso ai benefici fiscali
  • in assenza del riferimento ai requisiti, serve il certificato della commissione rilasciato in data anteriore al 07 aprile 2021. Questo va integrato dall’attestazione rilasciata dal medico specialista che riporti il collegamento funzionale tra il sussidio tecnico informatico e la menomazione permanente
  • certificato della commissione (in assenza del riferimento ai requisiti) rilasciato in data posteriore al 07 aprile 2021. Questo che va integrato con l’attestazione del medico curante che riporti il collegamento funzionale tra il sussidio tecnico informatico e la menomazione permanente.

Infatti l’Agenzia delle Entrate specifica che : “nel caso in cui il verbale della commissione medica pubblica non contenga le indicazioni relative al collegamento funzionale tra menomazione permanente e sussidi tecnici informatici, perché rilasciato in data anteriore alle modifiche apportate all’articolo 2 del d.m. 14 marzo 1998, è necessario esibire l’attestazione del medico specialista”.